Normative sulle reti di sicurezza per la protezione degli animali d’affezione

BALCONE IN CONDOMINIO: A CHI APPARTIENE?

Conviene sicuramente cominciare da un concetto base: a chi appartiene il balcone del condominio? È una parte dell’edificio da considerare bene comune di tutti o bene privato del proprietario dell’appartamento? Su questo è intervenuta la Cassazione con una sentenza che non lascia spazio ad alcun dubbio: il balcone – sancisce la Corte Suprema – costituisce «il prolungamento della corrispondente unità immobiliare» e, pertanto, appartiene in via esclusiva al proprietario di questa.

 

BALCONE IN CONDOMINIO: POSSO METTERE LA RETE?

Come la Cassazione ha ricordato, dunque, il balcone è proprietà privata e non un bene condominiale. E come la legge ha stabilito, si può tenere un animale domestico in casa. Non aggiungiamo che si può anche tenere un bambino piccolo perché va da sé. A questo punto, per mettere la rete sul balcone serve il permesso del condominio?
No. Installarla è un tuo diritto perché stai operando sulla tua proprietà. Non devi, dunque, chiedere un’autorizzazione perché il parere del condominio è del tutto superfluo. Oltretutto, la rete non lede il decoro architettonico dello stabile (ma se messa con colori sobri sarebbe, comunque, meglio) e viene collocata per motivi di sicurezza e per motivi di igiene, esigenze che sovrastano quelle architettoniche dell’edificio.
(Fonte: https://www.laleggepertutti.it/266840_rete-sul-balcone-serve-il-permesso-del-condominio)

 

RETE DI PROTEZIONE SUL BALCONE:

QUANDO SERVE IL PERMESSO DEL CONDOMINIO PER
INSTALLARE UNA RETE DI PROTEZIONE SUL BALCONE PER BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI, QUANDO E SE OCCORRE IL PERMESSO DEL CONDOMINIO

Un appartamento nasconde molti rischi per bambini ed animali domestici, ad esempio un balcone, magari con sbarre molto distanti tra loro. Per prevenire qualsiasi incidente e mettere in sicurezza sia bambini che animali domestici, il proprietario può decidere di installare una rete sul balcone. Il dubbio è che occorra il permesso del condominio.
Bisogna innanzitutto sapere a chi appartiene il balcone, se è da considerare una proprietà privata o parte comune del condominio. Come spiega La legge per tutti, la Corte di Cassazione si è più volte espressa in merito e con una recente sentenza ha sancito che il balcone del condominio costituisce il prolungamento della corrispondente unità immobiliare, pertanto, appartiene in via esclusiva al proprietario dell’appartamento.
Questo non significa che del balcone se ne possa fare un uso improprio, ad esempio mettere delle fioriere pericolose che possano cadere e provocare danni a terzi. La stessa sentenza della Corte di Cassazione spiega che i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si devono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Dunque, la Corte di Cassazione ha sancito che il balcone è proprietà privata e non un bene condominiale. Sicchè, il proprietario dell’appartamento ha il diritto di installare una rete di protezione e non occorre chiedere un’autorizzazione al condominio perché è lecito poter mettere in sicurezza il proprio appartamento. Comunque sia, la rete non altera il decoro architettonico dello stabile, purchè si utilizzino colori sobri e sia collocata per motivi di sicurezza e per motivi di igiene, esigenze che sovrastano quelle architettoniche dell’edificio.
(Fonte: https://www.homerating.it/2019/01/02/rete-protezione-sul-balcone-serve-permesso-del-condominio/)

 

NORMATIVE E SENTENZE

Da un punto di vista legale, nessun condominio può impedire la messa in sicurezza di un balcone o di un giardino con delle reti di sicurezza.
Sentenze:
Cassazione 15 maggio 1987 n. 4474, in Arch. loc. cond., 1987, 478
Cassazione 28 novembre 1987 n. 4474, Viene precisato che: “devesi ritenere lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un’utilità la quale compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità”.
“gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se un intervento condotto sull’edificio abbia o meno provocato alterazione del decoro architettonico sono tre:
l’esistenza di un’effettiva turbativa, una diminuzione di valore dell’intero edificio e delle singole unità immobiliari che lo compongono, l’utilità che deriva dalle opere o dagli interventi realizzati. Gli ultimi due sono strettamente correlati; infatti, se al danno economico prodotto dall’alterazione del decoro si contrappone un’utilità tale da compensarlo, non vi è turbamento. A riguardo, la Cassazione ha considerato legittimi gli interventi che, pur ledendo il decoro architettonico del fabbricato, non provocano un danno economicamente valutabile o, pur provocandolo, si accompagnano a un’utilità tale da compensare un’alterazione architettonica che non sia grave e appariscente:
un’applicazione di questo principio può essere costituita dall’installazione di inferriate per motivi di sicurezza. “
“Visibilità dell’opera”
“La visibilità di un manufatto realizzato da un condomino sulla sua proprietà esclusiva è essenziale ai fini dell’alterazione o meno del decoro architettonico,
tanto che gli altri condomini non possono pretenderne la demolizione qualora esso non sia visibile dall’esterno o lo sia in modo trascurabile”
Costruire ed installare pergolati e strutture amovibili su balconi e terrazzi privati è possibile anche senza chiedere alcuna autorizzazione al Comune. La sentenza 1777/2014 del Consiglio di Stato chiarisce una questione da anni dibattuta, aprendo di fatto la strada a proprietari ed inquilini che intendano sfruttare al meglio le superfici esterne delle proprie abitazioni e dei propri uffici.
Non occorre chiedere alcun “Nulla osta” alle amministrazioni locali – si legge nella sentenza – per “strutture di arredo, installate su pareti esterne dell’unità immobiliare ad esclusivo servizio, costituite da strutture leggere e amovibili, caratterizzate da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperte da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da
rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione – dal momento che queste opere – non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali”.
(Fonte: dal web)